Gli articoli della Costituzione in vigore comparati con quelli modificati
dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato della legge costituzionale
nella seduta del 16/11/2005.
articolo 055
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
|
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
articolo 056
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. |
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto. |
| Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero. |
La Camera dei deputati è composta da
cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella
circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all' articolo 59. |
| Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i ventuno anni di
età. |
| La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. |
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per
cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. |
articolo 057
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. |
Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio
universale e diretto su base regionale. |
| Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei
dei quali eletti nella circoscrizione Estero. |
Il Senato federale della Repubblica è composto da
duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e,
per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province
autonome. |
|
L'elezione del Senato federale della Repubblica è
disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori. |
| Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. |
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno. |
| La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti. |
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
|
|
Partecipano all'attività del Senato federale della
Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo
regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun
Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e
i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione.
|
|
Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i
Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio
rappresentante. |
articolo 058
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. |
|
| Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. |
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli
elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e
hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti
territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla
data di indizione delle elezioni. |
articolo 059
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi è stato Presidente della Repubblica. |
È deputato di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
| Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. |
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Il numero totale dei deputati di nomina
presidenziale non può in alcun caso essere superiore a
tre. |
articolo 060
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni. |
La Camera dei deputati è eletta per cinque
anni. |
| |
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma
rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori
della medesima Regione o Provincia autonoma. |
| La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra. |
La durata della Camera dei deputati, di ciascun
Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province
autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o
Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati
anche i senatori in carica |
articolo 061
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. |
L'elezione della Camera dei deputati ha luogo
entro settanta giorni dalla fine della precedente.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla
elezione. |
| Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti. |
Finché non è riunita la nuova Camera dei
deputati sono prorogati i poteri della
precedente |
articolo 063
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di presidenza. |
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio
di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza
dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del
Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche
periodico dell'Ufficio di Presidenza |
| Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati. |
articolo 064
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. |
La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della
Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei
suoi componenti. |
| Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento in seduta comune possono deliberare di
riunirsi in seduta segreta. |
| Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale |
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del
Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non
sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un
terzo delle Regioni. |
|
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le
prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la
Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70,
terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni
diversi dal comitato di cui all'articolo 70,
sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di
garanzia. |
|
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce i diritti delle minoranze. |
|
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni
Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può
esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di
legge di cui all'articolo 70,
secondo comma. |
| I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti
parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque
rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro
competente |
articolo 065
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore. |
La legge, approvata ai sensi dell' articolo 70,
terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore. |
| Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere. |
articolo 066
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. |
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento.
L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono
accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a
maggioranza dei propri componenti. |
articolo 067
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo
di mandato. |
Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la
Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
|
articolo 069
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| I membri del Parlamento ricevono un'indennità
stabilita dalla legge. |
I membri delle Camere ricevono un'identica
indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma. |
|
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle
indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre
cariche pubbliche. |
articolo 070
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere. |
La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di
legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può
proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge. |
|
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di
legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle
materie di cui all'articolo 117,
terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge
la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle
quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà
per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. |
|
La funzione legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), e 119,
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120,
secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il
Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione
rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica,
di cui agli articoli 117,
commi quinto e nono, 118,
commi secondo e quinto, 122,
primo comma, 125, 132,
secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato
dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità
rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un
testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I
Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del
testo e per le votazioni delle due Assemblee. |
|
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un
disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della
Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione
del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la
tutela delle finalità di cui all'articolo 120,
secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti
costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le
motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche
non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera
che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti
sulle modifiche proposte. |
|
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica
di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche
proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del
secondo periodo del secondo comma. |
|
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni
di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I
Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico,
composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai
rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è
sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di
loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste
dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno
di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si
dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
articolo 071
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. |
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. |
| Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli |
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli. |
articolo 072
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera
è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e
poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale. |
Ogni disegno di legge, presentato alla Camera
competente ai sensi dell'articolo 70,
è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione
e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale. |
| Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza. |
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i
termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare. |
| Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme
di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge, di cui all'articolo 70,
terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
| La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa. |
|
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del
giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal
Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine,
la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione
finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti
parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del
giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e
dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. |
|
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del
proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere,
secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del
decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un
Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo
comma. |
|
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle
Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente
nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle
adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di
loro. |
articolo 073
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. |
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. |
| Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito |
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata
nel termine da essa stabilito. |
| Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
articolo 074
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. |
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. |
| Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
promulgata. |
Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai
sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata. |
articolo 076
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
|
I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal
Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.
|
articolo 077
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. |
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria. |
| Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni. |
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
competenti ai sensi dell'articolo 70,
che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se
sciolta, è appositamente convocata |
| I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti. |
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
articolo 080
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi. |
È autorizzata con legge, approvata ai sensi
dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
alle finanze o modificazioni di leggi. |
articolo 081
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
Sono approvati ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi
dell'articolo 70, primo comma. |
| L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. |
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi. |
| Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. |
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese. |
| Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte. |
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte. |
articolo 082
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. |
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse. |
| A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero
con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla
Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.
|
articolo 083
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in
seduta comune dei suoi membri. |
Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea
della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati,
costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai
delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle
d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i
delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze. |
| All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. |
|
| L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per
scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della
Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta dei componenti |
articolo 084
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici. |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici. |
| L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica. |
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica. |
| L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge |
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge. |
articolo 085
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. |
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. |
| Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. |
Sessanta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea
della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica |
| Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca
meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica. |
articolo 086
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato |
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
| In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. |
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera
dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione. |
articolo 087
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale. |
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e
dell'unità federale della Repubblica. |
| Può inviare messaggi alle Camere. |
Può inviare messaggi alle Camere. |
| Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. |
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle
dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei
deputati. |
| Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo. |
|
| Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. |
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. |
| Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. |
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. |
| Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle
Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. |
| Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. |
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. |
| Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. |
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. |
| Presiede il Consiglio superiore della magistratura. |
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e
ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle
Camere |
| Può concedere grazia e commutare le pene. |
Può concedere grazia e commutare le pene. |
| Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
|
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato
federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70,
commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei
presupposti costituzionali. |
articolo 088
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. |
Il Presidente della Repubblica decreta lo
scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti
casi:
- su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilità;
- in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente
accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
- in caso di dimissioni del Primo ministro;
- nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
|
| Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura. |
|
|
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di
scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma,
qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga
presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non
inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella
quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si
designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della
Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. |
articolo 089
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. |
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità. |
| Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. |
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Primo
Ministro. |
articolo 091
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune. |
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi all'Assemblea della
Repubblica. |
articolo 092
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. |
Il Governo della Repubblica è composto dal Primo
ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri. |
|
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene
mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di
candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità
stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo
da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla
carica di Primo ministro. |
| Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. |
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei
risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo
ministro. |
articolo 093
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica. |
Il Primo ministro e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica. |
articolo 094
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. |
Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la
composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La
Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo
ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato
del Paese. |
| Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale. |
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e
chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra
proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti
dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso
di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la
questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione
costituzionale. |
| Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. |
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare
il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di
sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto
dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indìce le elezioni. |
| Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. |
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di
sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si
applica l'articolo 88, secondo comma. |
| La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione. |
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia,
con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non
inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro
si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro
designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per
appello nominale |
articolo 095
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
|
I ministri sono nominati e revocati dal Primo
ministro. |
| Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige
la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri. |
Il Primo ministro determina la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce
l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo,
promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. |
| I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. |
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. |
| La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. |
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
ministeri. |
articolo 096
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i
ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Il Primo ministro e i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo
le norme stabilite con legge costituzionale. |
articolo 098-bis
articolo
aggiunto
|
Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza
dello Stato, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la
durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di
indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività
svolte. |
articolo 104
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere. |
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere. |
| Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. |
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. |
| Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione. |
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione. |
| Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per
un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio. |
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per
un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale
della Repubblica tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
| Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento. |
|
| I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. |
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. |
| Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale. |
articolo 114
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato che esercitano
le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà. |
| I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione. |
| Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento. |
Roma è la capitale della Repubblica e dispone di
forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle
materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti
dallo statuto della Regione Lazio. |
testo in vigore prima del 2001
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
articolo 116
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale. |
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale previa intesa con la
Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due
Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può
essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con
deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o
Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata.
Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere
possono adottare la legge costituzionale. |
| La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e Bolzano. |
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e Bolzano. |
| Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere
l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n)
e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base
di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.> |
|
testo in vigore prima del 2001
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
articolo 117
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario. |
| Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: |
| a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; |
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
promozione internazionale del sistema economico e
produttivo nazionale; |
| b) immigrazione; |
b) immigrazione; |
| c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; |
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
|
| d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi; |
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi; |
| e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; |
e) politica monetaria, moneta, tutela
del risparmio e del credito e mercati finanziari;
tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di
mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; |
| f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; |
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; |
| g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali; |
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali; |
| h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale; |
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa regionale e locale; |
| i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; |
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; |
| l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa; |
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa; |
| m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; |
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; |
| |
m-bis) norme generali sulla tutela della
salute; sicurezza e qualità alimentari; |
| n) norme generali sull'istruzione; |
n) norme generali sull'istruzione; |
| o) previdenza sociale; |
o) previdenza sociale; sicurezza del
lavoro; |
| p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; |
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale; |
| q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; |
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; |
| r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; |
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; |
| s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
|
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
|
| |
s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e
di navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza; |
| |
s-ter) ordinamento della comunicazione;
|
| |
s-quater) ordinamento delle professioni
intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; |
| |
s-quinquies) produzione strategica, trasporto
e distribuzione nazionali dell'energia; |
| Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. |
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione;
ordinamento sportivo regionale; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di
navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi
compresa l'emittenza in ambito regionale promozione in ambito regionale
dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione,
trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; istituti di credito a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
| Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato. |
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle
seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche; c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d)
polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. |
| Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. |
| La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. |
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite. |
| Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. |
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. |
| La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni. |
La Regione interessata ratifica con legge le intese della
Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie
funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi
amministrativi comuni. |
| Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
testo in vigore prima del 2001
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei
e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque
minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi
costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione.
articolo 118
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. |
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. |
| I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. |
|
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la
leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime
finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui
all'articolo 114. |
|
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è
garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative,
nell'ambito delle leggi statali o regionali. |
| La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali. |
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo
117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì
forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale. |
| Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà. |
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà , anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e
favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia
funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.
L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con
legge approvata ai sensi dell'articolo 70,
primo comma. |
|
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei
piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali
forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai
Comuni |
testo in vigore prima del 2001
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalla leggi della
Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con
legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
articolo 120
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale. |
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale. |
| Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione. |
Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città
metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni
loro attribuite dagli articoli 117
e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali
e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di
sussidiarietà. |
testo in vigore prima del 2001
La Regione non può istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
articolo 122
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. |
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche i criteri di composizione e la
durata degli organi elettivi. |
| Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
| Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza. |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza. |
| I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. |
| Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato
consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta. |
testo in vigore prima del 2001
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei
limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un
ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
articolo 123
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali. |
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto
di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali. |
| Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione. |
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
| Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi. |
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi. |
| In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali. |
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione, di concertazione e
di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.
|
testo in vigore prima del 2001
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
articolo 126
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. |
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della
Repubblica. |
| Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
| L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio. |
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a
dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o
impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo
statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si
applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In
ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio. |
testo in vigore prima del 2001
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere
la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
articolo 127
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione. |
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione. |
|
Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte
di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici
giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le
disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni
il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo,
entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento
in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica,
entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di
annullamento. |
| La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge. |
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell'atto avente valore di legge. |
testo in vigore prima del 2001
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata
nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal
Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della
Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
articolo 127-bis
articolo
aggiunto
|
I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che
una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda
le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere
dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità
costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le
forme e i termini di proponibilità della questione |
articolo 127-ter
articolo
aggiunto
|
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui
all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato
federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti
di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i
rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal
Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia
autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai
rispettivi regolamenti. |
articolo 135
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. |
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica;
quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e
quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,
integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano. |
| I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d'esercizio. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni di esercizio. |
| I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati. |
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati. |
| Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall'esercizio delle funzioni. |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni
non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di
nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici
individuati dalla legge. |
| La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice. |
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice. |
| L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge. |
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge. |
| Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari. |
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a
deputato, che la Camera dei deputati compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina
dei giudici ordinari. |
Insieme all art.135 della Costituzione vengono modificati anche gli art 2 e 3
della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 "Modificazioni dell'art. 135
della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale" (G.U. n. 294 del
25 novembre 1967) specificando le modalità di elezione dei giudici per ciascuna
assemblea (nella Costituzione attuale è il Parlamento in seduta comune a farlo)
articolo 138
articolo
modificato
| testo in vigore al 2005 |
testo così modificato nel 2005 |
| Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione. |
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione. |
| Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
| Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata
nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti. |
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 2005
Art. 53 del Disegno di legge N. 2544-D Modifiche Costituzionali
2005
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo
comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della
Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito,
fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale,
all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto
previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli
articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma,
61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le
disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge
costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la
successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale
della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo,
salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima
applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le
norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di
cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della
Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua
formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale;
c) ai fini dello
scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della
Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente
legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della
Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono
indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a
quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per
cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli
elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella
circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della
Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per
seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei
cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato
federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno
compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea
o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi
dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino
alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto
salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
d) le nuove elezioni di
cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la
prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno
dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le
Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data
delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo
riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento
del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in
base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della
successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in
modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica,
la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni
del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo
85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni
del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino
all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato
della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei
regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di
avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70,
sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di
legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli
delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal
rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma,
fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine
dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta
comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema
magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della
Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle
Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla
Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice
in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica
nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
12. In caso di cessazione
anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della
magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale
della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla
concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo
104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della
presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi
costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo
restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le
popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini
residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla
Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima
legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale
della Repubblica.
16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di impedimento
permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente».
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via
transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i
nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1.
18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio
2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite
dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla
seguente: «successivi».
Art. 54. (Regioni a statuto speciale)
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale
che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 55. (Adeguamento
degli statuti speciali)
1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui
all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia
il gruppo linguistico al quale appartengono.
Art. 56. (Trasferimento di
beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale
individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti
locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per
garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui
alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse
individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui
rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento
delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi
dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In
nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della
pressione fiscale complessiva.
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Il testo modificato è stato ottenuto applicando gli
articoli della riforma alla vigente
Costituzione. Qualsiasi inesattezza è frutto di errore involontario e vi
prego di comunicarlo su http://www.lacostituzione.it/contatti.php